Termini di prescrizione per chiedere il risarcimento in caso di errore medico

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Nel caso in cui si voglia affrontare un caso di malasanità è essenziale prima di tutto verificare quali siano i tempi per procedere alla richiesta di risarcimento del danno.

Il paziente che sia stato vittima di un errore medico (o i suoi congiunti per esso in caso di decesso) ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti sia al medico che alla struttura ospedaliera, ma il medico e l’ospedale rispondono del danno cagionato in modo differente:

  • la struttura sanitaria risponde secondo i principi della responsabilità contrattuale.
  • al medico è addebitabile, invece, una responsabilità extracontrattuale;

 

La differenza tra le due responsabilità è di fondamentale importanza in quanto incide sui termini di prescrizione.

Prescrizione contrattuale ed extracontrattuale: Legge Gelli Bianco

In materia di errore medico, la prescrizione è un tema molto importante per determinare l’ammissibilità di una domanda di risarcimento. La normativa italiana in merito è contenuta nella legge 24/2017 Gelli Bianco, che regola sia le azioni risarcitorie per responsabilità contrattuale che quelle per responsabilità extracontrattuale.

 Termini di prescrizione in caso di invalidità permanente

La struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente/danneggiato a titolo di responsabilità contrattuale. Ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, ciò comporta che:

  • il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni;

Il sanitario invece, risponde nei confronti del paziente/danneggiato a titolo di responsabilità extracontrattuale. Ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, ciò comporta che:

  • il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni;

Termini di prescrizione in caso di decesso

Bisogna operare una distinzione nel caso in cui l’errore medico abbia portato al decesso del paziente. I termini di prescrizione, in questo caso, dipendono dalla posizione che si assume nei confronti della richiesta risarcitoria:

  • se i congiunti (in qualità di eredi) richiedono il risarcimento per i danni patiti dalla vittima e da loro acquisiti, allora tale diritto si prescrive in 10 anni (iure hereditatis) secondo il principio della responsabilità contrattuale che il paziente stesso aveva in essere con la struttura sanitaria;
  • Se i congiunti avanzano richiesta di risarcimento per i danni patiti per la perdita del rapporto parentale, allora tale diritto si prescrive in 5 anni (iure proprio) secondo il principio della responsabilità extracontrattuale che essi stessi hanno in essere con la struttura sanitaria.

La specificità dei termini di prescrizione nei casi di danno da parto

Il contratto che una gestante stipula con una struttura sanitaria quando vi si reca in virtù di un parto imminente si configura come un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo.

Questo tipo di contratto trova la sua ragion d’essere nella circostanza che il terzo e lo stipulante hanno un medesimo interesse, cioè nel caso specifico, la nascita del figlio, e l’esecuzione del contratto soddisfa l’interesse dell’altro genitore (terzo) allo stesso modo di come soddisfa l’interesse della gestante (stipulante).

Ne consegue che la struttura ha una responsabilità contrattuale non soltanto nei confronti della madre del nascituro ma anche nei confronti del padre.

Per questo motivo, in caso di decesso del bambino per errore medico, i termini di prescrizione entro cui i genitori, sia madre che padre, potranno agire per richiedere il risarcimento del danno, è di 10 anni.

 Responsabilità penale del medico

Sussiste un particolare termine di prescrizione quando si parla di responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni causati nell’esercizio della professione sanitaria.

Se infatti, in conseguenza delle cure errate, il paziente riporta lesioni personali più o meno gravi, o rimane vittima di omicidio colposo, la legge dispone che:

«se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile». (Art. 2947 c.c.)

In questo caso i termini di prescrizione, quindi, potrebbero allungarsi oltre i 5 anni.

Tale responsabilità tuttavia, viene meno laddove il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della propria opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali e queste siano state adeguate al caso specifico.

Da quando decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento?

Elemento fondamentale per il calcolo degli anni entro cui si può avanzare una richiesta di risarcimento per errore medico è il giorno da cui far decorrere la prescrizione, cioè il momento a partire dal quale il paziente può far valere i propri diritti.

Verrebbe da pensare, infatti, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento cominci a decorrere dal giorno in cui si verifica l’errore medico che arreca il danno al paziente.

In realtà, invece, ciò che conta è la consapevolezza dell’errore medico, il momento in cui, cioè, il danneggiato riconduce un malessere o un peggioramento delle proprie condizioni all’errore nella prestazione sanitaria subita.

Secondo la sentenza di Cassazione Civile n.576-581, il termine di prescrizione inizia a decorrere:

“dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.

Se infatti, per esempio, durante un intervento chirurgico il medico dimentica uno strumento nel corpo del paziente e questi comincia a stare male un anno dopo e allo stesso tempo ha coscienza che ciò sia riconducibile all’intervento subito, allora sarà da quel momento che si conteranno i 10 anni per avanzare richiesta di risarcimento.

Anche in caso di decesso il termine di prescrizione comincerà a decorrere da quando i congiunti del paziente deceduto avranno percezione oggettiva del danno, potendo così avanzare richiesta di risarcimento per la perdita del rapporto parentale entro i 5 anni di tempo.

Come si interrompe la prescrizione?

La Legge prevede che la decorrenza della prescrizione possa essere interrotta o sospesa da parte del danneggiato o dei suoi congiunti.

Ai sensi dell’art. 2945 del Codice Civile, attraverso un atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione, ciò vuol dire guadagnare tempo: altri 10 anni oppure altri 5 anni a seconda della tipologia del caso.

Tale atto scritto indirizzato alla struttura sanitaria e/o al medico responsabile, può presentarsi come:

  • un atto ai fini di una richiesta risarcitoria;
  • una diffida;
  • una domanda di mediazione.

Secondo un’ordinanza della Corte di Cassazione, per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione di adempimento, idonee a manifestare l’inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto.

Non sono necessarie, inoltre, formule solenni o particolari adempimenti, ma una motivazione ben illustrata delle ragioni per le quali si richiedono i danni.

Infine, nel caso in cui il paziente/danneggiato o i suoi eredi si costituiscano come parti civili in un procedimento penale instaurato nei confronti di un medico, questo atto interrompe la prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Hai subito un errore medico e ti chiedi se puoi ancora avanzare richiesta di risarcimento?

Come abbiamo visto, non sempre il calcolo della prescrizione dei termini per un caso di malasanità è di semplice esecuzione ed è sempre bene rivolgersi ad un avvocato esperto per valutare il caso specifico e verificare di potere ancora far valere i propri diritti.

Affidati ad uno staff esperto e che da 20 anni opera nel settore della malasanità: lo Studio Legale Sgromo ascolterà il tuo caso e potrà stabilire con certezza se sei ancora in tempo per dare avvio ad una pratica di risarcimento del danno per malpractice medica.