Laminectomia e craniectomia con plastica durale – Tribunale di Catania
Evento occorso presso la AOU “P.V.E.”.
I sanitari della struttura sottoponevano il sig. Ge., all’epoca dei fatti all’età di 30 anni, affetto da Sindrome di Arnold – Chiari tipo I, ad intervento di “laminectomia di C1 con associata craniectomia sub-occipitale e plastica durale”.
Subito dopo il primo intervento, si evidenziava una raccolta liquorale anomala in sede di trattamento chirurgico, da attribuire alla deiscenza della plastica durale, ma i sanitari non reputavano necessario procedere alla revisione chirurgica della sede del precedente trattamento. Il sig. Ge. veniva dunque dimesso.
In seguito a TAC cranio, evidenziata “voluminosa raccolta mediana a densità idrica, liquorale, a livello della craniotomia occipitale”, il sig. Ge. veniva nuovamente ricoverato presso la NCH del P. di C. e sottoposto a puntura evacuativa della raccolta liquorale con tutti i rischi connessi alla procedura, quali infezioni ed ipotensione liquorale. I sanitari, dunque, invece di sottoporlo ad una revisione chirurgica del cavo operatorio al fine di riparare definitivamente la evidente deiscenza durale, optavano per una procedura non indicata e collegata ad un maggior rischio di complicanze, ovvero una Derivazione Ventricolo Peritoneale. Nel corso di tale intervento veniva lesionato il nervo ottico di Sn con perdita del visus all’OD.
Con la loro condotta i sanitari non solo determinavano al sig. Ge. la lesione del nervo ottico di Sn., ma, sottoponendolo ad un intervento non adeguato, peggioravano lo stato clinico del paziente determinandone la perdita permanente dell’integrità psico-fisica, individuata in un danno biologico del 40%.
A seguito di tale evento, in via stragiudiziale, la Compagnia Assicuratrice della AOU “P.V.E.” offriva una somma a titolo di risarcimento del danno.
Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, in via stragiudiziale, per l’importo complessivo di 458.364,80€.