Tetraparesi spastico-distonica per asfissia perinatale – Tribunale dell’Aquila
Evento occorso presso la ASL 1 A.-S.-L.
Trattasi di una paziente, all’epoca dei fatti, di anni 26, che portava avanti una gravidanza regolare, sottoponendosi a i comuni esami ematochimici, alle visite specialistiche periodiche ed alle ecografie di controllo.
La sig.ra Ko. giunta presso la struttura, in travaglio, veniva visitata dal medico di guardia che rilevava il collo uterino leggermente raccorciato. Si assisteva ad una lenta evoluzione della fase latente del travaglio di parto.
Eseguiti i tracciati, i sanitari non eseguivano una corretta valutazione delle alterazioni presenti negli stessi, classificabili come non rassicuranti.
In presenza di una attività contrattile irregolare, della mancata progressione della PP (parte presentata, cioè la posizione del travaglio) e della dilatazione della cervice, ove i sanitari avessero interpretato correttamente tali tracciati CTG, infatti, avrebbero dovuto allertare il servizio di anestesia in considerazione della possibilità di dover procedere ad un taglio cesareo urgente. Un attenta valutazione ed un opportuno monitoraggio avrebbero, dunque, consentito di evidenziare la variazione in senso peggiorativo delle condizioni fetali.
Solo dopo ben 27 minuti dalla comparsa delle decelerazioni ingravescenti perveniva al servizio di anestesia e rianimazione la richiesta di disponibilità della sala operatoria per intervento urgente di taglio cesareo per iniziale sofferenza fetale. Il taglio cesareo veniva eseguito dopo ben 45’ dalla decelerazione.
Avveniva la nascita della piccola R. con Apgar 1- 3- 4- 7 al 1’, 5’, 10’ e 20’, dimessa con diagnosi di “asfissia perinatale, encefalopatia ipossico-ischemica. Convulsioni neonatali” e con esito finale di “tetraparesi spastico-distonica”.
Con la loro condotta imperita e negligente i sanitari non riconoscevano tempestivamente l’acuta sofferenza fetale non eseguivano un tempestivo TC che avrebbe evitato l’asfissia della piccola R.
A seguito di tale evento in via stragiudiziale la ASL 1 A.-S.-L. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di 800.000€.