Danno cerebrale ipossi-ischemico – Tribunale di Roma

Evento occorso presso la ASL R. B
Nel caso di specie le alterazioni del battito cardiaco fetale e l’arresto della progressione della parte presentata avrebbero dovuto indurre i sanitari ad effettuare un taglio cesareo d’urgenza così da prevenire un danno cerebrale ipossi-ischemico che poi si è realmente verificato con conseguenze devastanti.

La mancata diagnosi tempestiva di sofferenza fetale ha precluso l’esecuzione di una estrazione del feto mediante taglio cesareo d’urgenza. Non fu fatta diagnosi esatta e completa in quanto non si sono presi in considerazione le anomalie dei tracciati e non si è proceduto ad una valutazione complessiva del decorso del parto alla luce, anche, del prolungarsi del travaglio.
Il trattamento terapeutico che ha seguito le complicazioni insorte non era corretto, non avendo proceduto ad estrarre rapidamente il feto, con tutte le complicazioni in diagnosi a carico del neonato.

Individuata in sede di CTU ex 696 bis c.p.c. la responsabilità civile dei sanitari dell’O. P. C., in relazione a quanto occorso al piccolo D. G. S. ed alla perdita della totalità delle autonomie funzionali, depositata la relazione, considerata la mancata collaborazione della struttura ospedaliera, si procedeva alla notifica dell’atto di citazione. La Compagnia Assicuratrice dell’ASL. R. B, A.T.C.M., in conseguenza di tanto, offriva una congrua somma quale risarcimento del danno subito dai genitori in proprio e quali esercenti la potestà sul piccolo D.G.S..

Per questo caso di malasanità, l’accordo transattivo ha previsto la corresponsione della somma complessiva di euro 1.176.880€.

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