Rottura dell’utero e morte del feto – Tribunale di Bergamo

Evento occorso presso la A. O. B. S.
Trattasi di shock emorragico materno e morte perinatale in una paziente, che a termine di una regolare gravidanza, veniva ricoverata con diagnosi di travaglio di parto, con contrazioni forti protrattesi per circa 12 ore. Nonostante ciò i sanitari somministravano ossitocina. La situazione si aggravava tanto che in brevissimo tempo la paziente veniva trasportata in sala operatoria per cesareo in emergenza per rottura di utero. Il piccolo alla nascita si presentava privo di segni vitali.
Gravissima la condotta dei sanitari che avrebbero dovuto provvedere ad urgente estrazione cesarea per la presenza di chiari segni clinici di mancata progressione della parte presentata, in presenza di più che valide contrazioni uterine spontanee e di ancor più valide contrazioni uterine improvvisamente potenziate dall’infusione ossitocica.
Con la loro condotta imperita e negligente i sanitari determinavano la rottura dell’utero oltre la morte endouterina del feto.
I CC.TT.UU. nominati dal tribunale di Bergamo individuavano la responsabilità dei sanitari nell’evento occorso, che con la loro condotta professionalmente imprudente ed imperita non assistevano correttamente al parto la sig.ra A..

Per la perdita del viscere uterino in seguito al taglio cesareo demolitore, tenuto conto che la paziente aveva, all’epoca dei fatti, 37 anni ed altri due figli, i CC.TT.UU. individuavano un danno biologico del 15%, precisando che la morte endouterina del feto, poteva solo “eventualmente” contribuire ad innalzare l’entità del danno. Non provvedevano però a fornire ulteriori precisazioni.
A seguito di tale evento in via stragiudiziale la A. O. B. S. offriva una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso si è chiuso, in considerazione di quanto in appresso rilevato, con un accordo transattivo, per l’importo complessivo di  200.000€.

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